Pedinamento con GPS per controllare i dipedenti
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Come dimostrare che lui o lei ti tradisce?

Come dimostrare che lui o lei ti tradisce?

Come dimostrare che lui o lei ti tradisce e, magari, a seguito di ciò, iniziare un giudizio di separazione con addebito? In modo piuttosto facile, almeno secondo una recente sentenza del Tribunale di Milano: basta il detective privato assoldato dal coniuge tradito.

In controtendenza rispetto a precedenti orientamenti giurisprudenziali (secondo cui il rapporto dell’investigatore non può essere considerato una valida prova nel processo civile e, pertanto, per corroborare detta relazione, è sempre necessario citare lo stesso 007 come testimone dei fatti avvenuti in sua presenza), il foro meneghino offre una diversa interpretazione della relazione del detective. Nella sentenza in commento, il rapporto dell’agenzia di investigazione viene considerato una prova “atipica”, ma comunque valida e sufficiente a fondare il giudizio di colpevolezza nei confronti del coniuge fedifrago, nei limiti – almeno – in cui esso non venga contestato dalla controparte. Risultato: non c’è bisogno di escutere l’investigatore come testimone, a conferma dell’infedeltà consumatasi davanti ai propri occhi.
Basta il rapporto dell’investigatore privato assoldato dalla moglie a inchiodare all’addebito della separazione il marito fedifrago senza che il detective sia chiamato in aula a testimoniare sulle accuse di infedeltà rivolte al coniuge. Possibile? Sì, perché il dossier dello “007” sguinzagliato alle calcagna dell’uomo, con tanto di foto compromettenti, non ha bisogno di conferma con l’escussione del teste di riferimento quando la controparte non riesce a contestare nel merito la violazione dell’obbligo di fedeltà che gli è attribuita.

Insomma, se il rapporto non viene contestato espressamente sul piano dell’attendibilità, ma ci si concentra più che altro su altri tipi di eccezione (come, ad esempio, l’irregolarità amministrativa per la lesione della privacy, eccezione che viene ritenuta dal giudice infondata) si compie un grossolano errore di carattere processuale: perché la mancata contestazione specifica della veridicità dei fatti dichiarati dallo 007 implica anche la sostanziale ammissione degli stessi. È il cosiddetto “principio di non contestazione” previsto dal codice di procedura civile.

Così, solo perché il coniuge pedinato dimentica di contestare la fondatezza del report investigativo, ma si limita a dolersi della violazione della propria riservatezza, il suo comportamento è considerabile come una tacita ammissione dei fatti e, una volta superata l’eccezione sulla lesione della privacy, la prova raggiunta con le foto prodotte in giudizio è più che sufficiente a far scattare l’addebito.

Se invece il rapporto del detective fosse stato contestato, allora sarebbe stata necessaria anche l’escussione dello 007 a fondare la prova della colpevolezza del fedifrago.

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